IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA
    Ha pronunciato, all'udienza  del  6  dicembre  1994,  la  seguente
 ordinanza  sulla  domanda di affidamento in prova ad ente militare ai
 sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167, proposta da  Mercia  Marco,
 nato  a  Roma  il 7 dicembre 1970 ed ivi residente in via Enrico Pea,
 sc. F, int. 6, n. 6, in atto ristretto presso il carcere militare  di
 Roma  in  espiazione  della  pena  anni  uno e mesi sei di reclusione
 militare inflittagli con sentenza del tribunale militare di  Roma  in
 data  22  gennaio  1992  per  il  reato  di  mancanza  alla  chiamata
 aggravata. Inizio pena: 1 giugno 1994: fine pena: 30 novembre 1995;
    Premesso che l'art. 1, secondo comma della legge 29  aprile  1983,
 n.  167,  esclude che la misura di cui trattasi possa essere concessa
 "quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato  per
 rapina  .."  e  che  quindi  l'istanza  indicata in premessa dovrebbe
 essere dichiarata inammissibile;
    Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanze in data 5
 luglio 1994, in procedimento Cadinu e 26 luglio 1994, in procedimento
 Guisa, ha sollevato sul  punto  questione  di  costituzionalita'  del
 citato  art.  1,  per  contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione,
 rilevando come la  previsione  di  reati  ostativi  alla  concessione
 dell'affidamento  in prova fosse stata gia' opportunamente cancellata
 nell'ordinamento penitenziario comune con la legge n. 663/1986 e come
 siffatta residua deroga posta dalla legge nello speciale  affidamento
 in   prova   del  condannato  militare  non  trovasse  alcuna  logica
 giustificazione  una  volta  previsto  dalla   Corte   costituzionale
 (sentenza  n.  569/1989) che la speciale disciplina di cui alla legge
 n.  167/1983  rappresenta  niente  altro  che  mera  estensione   del
 provvedimento  dell'affidamento  in  prova  del  condannato comune al
 condannato   militare,   con   gli   adattamenti   richiesti    dalle
 particolarita'  della  organizzazione militare (stabilimenti militari
 di pena, comando o ente militare  affidatario,  giudice  militare  di
 sorveglianza)  e quindi concretasse - tale deroga - una irragionevole
 ed ingiustificata disparita' di trattamento in  danno  del  cittadino
 alle armi;
    Ritenuto  che  le  considerazioni  sopra esposte ben si attagliano
 anche  alla  fattispecie  in  esame   e   possono,   quindi,   essere
 integralmente ripetute in relazione alla stessa;
    Ritenuto  altresi'  che  la  questione  appare rilevante in quanto
 incide  direttamente  sull'ammissibilita'  dell'istanza  indicata  in
 premessa.