IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato, all'udienza del 6 dicembre 1994, la seguente ordinanza sulla domanda di affidamento in prova ad ente militare ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167, proposta da Mercia Marco, nato a Roma il 7 dicembre 1970 ed ivi residente in via Enrico Pea, sc. F, int. 6, n. 6, in atto ristretto presso il carcere militare di Roma in espiazione della pena anni uno e mesi sei di reclusione militare inflittagli con sentenza del tribunale militare di Roma in data 22 gennaio 1992 per il reato di mancanza alla chiamata aggravata. Inizio pena: 1 giugno 1994: fine pena: 30 novembre 1995; Premesso che l'art. 1, secondo comma della legge 29 aprile 1983, n. 167, esclude che la misura di cui trattasi possa essere concessa "quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina .." e che quindi l'istanza indicata in premessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile; Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanze in data 5 luglio 1994, in procedimento Cadinu e 26 luglio 1994, in procedimento Guisa, ha sollevato sul punto questione di costituzionalita' del citato art. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rilevando come la previsione di reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata gia' opportunamente cancellata nell'ordinamento penitenziario comune con la legge n. 663/1986 e come siffatta residua deroga posta dalla legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non trovasse alcuna logica giustificazione una volta previsto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 569/1989) che la speciale disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che mera estensione del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarita' della organizzazione militare (stabilimenti militari di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse - tale deroga - una irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento in danno del cittadino alle armi; Ritenuto che le considerazioni sopra esposte ben si attagliano anche alla fattispecie in esame e possono, quindi, essere integralmente ripetute in relazione alla stessa; Ritenuto altresi' che la questione appare rilevante in quanto incide direttamente sull'ammissibilita' dell'istanza indicata in premessa.